regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 15 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi

1. La persona fisica titolare di autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.9 della legge 17 maggio1983 n.217 e deve risultare iscritto nel Registro di cui all'art.19 della presente legge.

2. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa nella sola agenzia, e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

3. I fatti che comprovano il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.19 della legge 217/83 sono:

a) essere nelle condizioni previste dall'art.4 del decreto legislativo 23novembre 1991, n. 392. Tali condizioni valgono anche per i cittadini italiani i quali sono tenuti a produrre la certificazione di cui all'art.5del Decreto Legislativo 392/91;

b) aver superato l'esame di cui all'art.16 della presente legge o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni e Province autonome.


4. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 3e regolarmente iscritto al Registro Regionale dei direttori tecnici.