regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 3 - Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, produzione, organizzazione turistica, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi o anche di entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che producono e organizzano viaggi e soggiorni, per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, ma che vendono il loro prodotto alle agenzie di cui alla successiva lett. b);

b) agenzie che svolgono attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi.


2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.1084, nonché ai sensi della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n.314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività viene supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati. Il servizio è espletato esclusivamente nei confronti dei soggetti convenzionati. L'attività è soggetta a comunicazione alla Provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio della stessa.

4. La vendita dei servizi di Agenzia, per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta, è subordinata alle norme del diritto di recesso da parte dell'acquirente.

5. La vendita di servizi di Agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici sul territorio regionale, dovrà essere chiaramente riconducibile all'agenzia autorizzata, anche attraverso idonei sistemi di identificazione.