Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 10(Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)
1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.
2. Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali.
3. Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all'ammontare delle risorse private.
4. La Regione sostiene, anche nell'ambito dei programmi dei sistemi turistici, le attività dei consorzi tra imprese orientate:
a) allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l'assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;
b) alle iniziative di promozione per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.
5. La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all'acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.
6. La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.