Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 11 (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
2. Le CCIAA partecipano ai sistemi turistici e alle strutture IAT.
3. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni di cui al comma 1 e l'assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di:
a) promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;
b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;
c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.
4. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.
5. Le azioni stabilite con le intese e le convenzioni di cui al comma 3 sono definite e sviluppate all'interno dei programmi dei sistemi turistici.
6. La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica.