regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO II

Organizzazione Turistica Regionale

CAPO I
Sistema turistico regionale

Art. 9 (Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT)

1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Regione;

b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

c) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;

d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione.

2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale. La provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all'istituzione delle strutture IAT. La provincia assicura l'istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo, anche mediante l'intervento finanziario straordinario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito.

3. Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

5. La Regione, le province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia.