Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO II
Associazioni Pro Loco
Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale)
1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni:
a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;
b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 18.