regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO II

Organizzazione Turistica Regionale

CAPO II
Associazioni Pro Loco

Art. 18 (Statuto delle associazioni pro loco)

1.Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale lo statuto deve prevedere:

a)le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b)la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

c)la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;

d)la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.