Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO II
Associazioni Pro Loco
Art. 19 (Unioni di associazioni pro loco)
1. La Regione riconosce, con decreto del direttore generale, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.
2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.