Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 8 (Competenze della provincia)
1. La provincia esercita le seguenti funzioni: a) concorre alla definizione delle politiche regionali attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche; b) definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei comuni e delle comunità montane; c) promuove, coordina e sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione; d) svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro; e) raccoglie ed elabora i dati connessi all'attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai comuni; f) esercita le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco; g) esercita le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.