Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 26 (Procedure per l'attribuzione della classificazione)
1. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, gli interessati presentano alla provincia domanda contenente gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l'ubicazione e l'aspetto, corredata da fotografie.
2. La classificazione è attribuita dalla provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi quali opera l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dello stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al comma 1.
3.La classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante.
4.Le province, ai fini dell'attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.