Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 27 (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)
1. è fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
2. I prezzi minimi e massimi, praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.
3.Le province, ai fini dell'attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.