Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 28 (Rilascio della licenza d'esercizio)
1. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del comune ove l'azienda alberghiera è localizzata.
2. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.
3. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.
4. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune o comune contermine, il rilascio è subordinato alla verifica del mutamento della denominazione presso la competente CCIAA.