Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 29 (Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.
2. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.