Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 30 (Ricorsi)
1. Contro la classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, presso una commissione nominata da ciascuna provincia composta da cinque membri:
a)presidente della provincia o suo delegato, che la presiede;
b)due rappresentanti degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale;
c)due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
2. Possono ricorrere alla commissione anche gli utenti che hanno riscontrato, nel corso di un soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all'esercizio.
3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.