Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 55 (Titolo abilitativo edilizio)
1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.
2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione, dello stato di urbanizzazione e delle infrastrutture delle aree, la previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento.
3. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.