Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 56 (Classificazione, criteri, validità e revisione)
1. La provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.
2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.
3. Le aziende di nuova apertura sono classificate secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 65.
4. Le aziende già esistenti che, per il mantenimento del livello di classificazione, devono attuare interventi di tipo strutturale e impiantistico, sono tenute a concludere tali lavori entro quattro anni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 65.
5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.
6. L'interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla provincia di rivedere la classificazione.
7. La provincia può procedere di propria iniziativa ad una nuova classificazione dell'azienda, qualora accerti che la stessa possiede requisiti diversi dal livello di classificazione attribuito.