Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 57 (Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità)
1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di dichiarazione del titolare dell'azienda ricettiva concernente la qualità e la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.
3. Qualunque modifica ai contenuti della dichiarazione e degli allegati è comunicata alla provincia.
4. La provincia può chiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare, mediante sopralluoghi, i dati indispensabili per la classificazione.
5. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia, entro trenta giorni dalla notificazione.
6. La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.
7. Entro il 30 dicembre di ogni anno, le province trasmettono alla Regione, all'ENIT e all'ISTAT gli elenchi delle aziende, distinti per tipo e livello di classificazione.