Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 58 (Attrezzature, impianti ed arredi)
1. Le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
2. è assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.
3. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.