regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta

Art. 59 (Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, su domanda di chi ha titolo per assumerne la gestione.

2. Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

3. Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al comune entro trenta giorni dalla notificazione.

4. L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal comune alla provincia competente per territorio.

5. Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al comune.