regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta

Art. 60 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio)

1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. è fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 59.