Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 61 (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione)
1. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.
2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.
3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.