Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO III
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 62 (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)
1. Le province, nell'esercizio dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi, qualora:
a) non sia data comunicazione di una temporanea chiusura;
b) siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
c) siano accertate irregolarità amministrative.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di infrazione a quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 3.
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta:
a) in caso di mancata eliminazione delle cause di sospensione di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2;
b) in caso di prosecuzione dell'attività durante il periodo di sospensione;
c) in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione o di mancata comunicazione di variazione dei predetti requisiti.
4. L'autorizzazione viene dichiarata decaduta nel caso che:
a) l'attività non sia iniziata entro novanta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione;
b) non si sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea.