regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 77 (Sanzioni)

1.Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo i comuni applicano le seguenti sanzioni:

a) per l'esercizio dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;

b)per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;

c)per il mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 75, commi 1 e 2, la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132.