regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 78 (Vigilanza e controllo)

1.I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2.Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

3.Per le finalità di cui alla l.r. 90/1983, i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere comunicati al competente settore della Giunta regionale.