Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 79 (Finalità)
1.Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunità.