Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 80 (Funzioni delle province)
1.Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione.