regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 80 (Funzioni delle province)

1.Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione.