regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 81 (Agenzie di viaggio e turismo)

1.Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b);

b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

2.Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

3.Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L'attivitàè soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio.

4.Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio o altre forme di copertura assicurativa;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide e opere illustrative;

n) l'organizzazione di convegni e congressi;

o) l'organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

p) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.