regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 82 (Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1.L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. Escluse le autorizzazioni di cui al comma 3, al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r.15/2002.

2.La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica. Il titolare, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3.Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere di altri Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

4.è fatto divieto alle agenzie non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico, ed eventuali vetrine e spazi pubblicitari di pubblica visione debbono contenere proposte di propria programmazione o proposte per le quali l'agenzia è intermediaria nei confronti di agenzie di cui all'art. 81, comma 1, lettera b).

5.Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni.

6.La provincia comunica trimestralmente al competente settore della Giunta regionale gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

7.L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.