regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 83 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 82 deve essere presentata domanda alla provincia competente per territorio, in cui sono specificate:

a) le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

d) la forma con la quale si intende esercitare l'attività ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettere a) o b) od entrambe;

e) il comune in cui si intende condurre l'impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia;

f) la denominazione prescelta.

2.La Giunta regionale individua la ulteriore documentazione a corredo dell'istanza e delle successive richieste di modifica delle condizioni originarie