regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 84 (Istruttoria)

1. La provincia competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

b) accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

c) accerta l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 93 del direttore tecnico indicato nella domanda;

d) acquisisce il contratto di lavoro del direttore tecnico dell'agenzia.

2.Esaurita l'istruttoria, la provincia competente per territorio comunica all'interessato l'esito della stessa. In caso di esito positivo, fissa il termine entro il quale quest'ultimo deve:

a) costituire il deposito cauzionale di cui all'articolo 90;

b) stipulare una polizza assicurativa congrua relativamente alle prescrizioni di cui all'articolo 89;

c) produrre il certificato di agibilità dei locali e certificazione della destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;

d) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.