regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 85 (Contenuto dell'autorizzazione)

1.L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a)la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita IVA;

c)la forma di attività autorizzata, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a) o anche lettera b);

d) il direttore tecnico;

d)l'esatta ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività di esercizio.

2.I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

3.Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

4.La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, l'estensione di attività comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

5.Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.