regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 86 (Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione)

1.La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2.Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.