Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 87 (Chiusura temporanea delle agenzie)
1.Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla provincia.
2.La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non venga autorizzata, l'istanza si intende comunque accolta.
3.La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi, e può essere rinnovata una volta sola.