regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 88 (Programmi di viaggio)

1.I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b)le date di svolgimento;

c) l'itinerario;

d)la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

e) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l'ubicazione e le categorie turistiche per l'albergo o l'alloggio;

g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

i) il periodo di validità del programma;

l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all'articolo 89, con l'indicazione dei rischi coperti;

m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

n) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2.Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

3.Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

4.La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

5.Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, nonché del d.lgs. 206/2005.