Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 89 (Assicurazione)
1.Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge 1084/1977, nonché dal d.lgs. 206/2005 riguardo ai circuiti 'tutto compreso'.
2.Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3.L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.