Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 90 (Cauzione)
1. La cauzione deve essere prestata dall'agenzia in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima (euro 20.657).
2. La cauzione è prestata alla provincia ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:
a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;
b) titoli al portatore;
c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
3.Il deposito cauzionale con provvedimento della regione può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.
4.Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della regione ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.
5.Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.