regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 91 (Requisiti professionali del direttore tecnico)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all'articolo 93.

2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dall'articolo 92.

Sono del pari iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici:

a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra regione e provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;

b) i cittadini di stati appartenenti alla Unione europea, in possesso dei titoli e documenti previsti dal d.lgs. 229/2002, che comprovino anche l'esercizio di una attività per sei anni consecutivi in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente d'azienda. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte in forma indipendente sono rilasciati dalle CCIAA, mentre quelle svolte in forma dipendente sono rilasciati dai centri per l'impiego nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro;

c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente Titolo.

4.Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

5.Il titolare della agenzia deve trasmettere alla provincia, competente per territorio, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie dell'autorizzazione stessa.