Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 92 (Esame di idoneità e commissione d'esame)
1.La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:
a)la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'articolo 81;
b)la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c)la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all'Unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.
2.Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
3.Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)maggiore età;
b)cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
c)diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;
4.La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.
5.Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.
6.La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:
a)un dirigente della provincia, che la presiede;
b)un docente di economia del turismo o di economia;
c)un docente di tecnica aziendale turistica;
d)due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;
e)un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.
7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.
8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.
9.In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui al comma 6, lettera d), la commissione può essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.
10.Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente.