Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 93 (Registro regionale dei direttori tecnici)
1.Il registro dei direttori tecnici viene tenuto ed aggiornato presso il settore competente della Regione.
2.Le domande previste dall'articolo 91, debitamente sottoscritte, sono inoltrate alla competente direzione generale della Giunta regionale, allegando:
a)l'attestato di idoneità conseguito in esito all'esame di cui all'articolo 92;
b)l'estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa.
3.Sono iscritti, previa domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 229/2002.
4.Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5.Il dirigente della competente struttura regionale stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale