regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 94 (Uffici di biglietteria)

1.Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici.

2.Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia competente per territorio.