Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 95 (Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici)
1.è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.
2.Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 82, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del d.lgs. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.
3.Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.
4.Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
5.Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
b)copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
c)atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;
d)polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla l. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94 e 95 del d.lgs. 206/2005. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;
e)dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
f)copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.
6.Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.
7.Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.
8.Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.
9.La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, di cui al comma 1, sono curati dalla competente direzione generale della Giunta regionale. L'iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente.
10.Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dall'albo ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reiscrizione prima di un anno.
11.Ogni altra associazione deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).
12.Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della l.r. 1/1986 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).
13.Le scuole e gli istituti che intendono svolgere viaggi di durata superiore a un giorno si avvalgono dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).