regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 96 (Sodalizi, gruppi sociali e comunità)

1.L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni del presente Titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2.Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.