Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 97 (Vigilanza)
1.Spettano alla provincia le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente Titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94 e 95 del l. 689/1981 e dalla l.r. 90/1983.