regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 98 (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1.La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;

b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.

2.Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.

3.La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.

4.La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.

5.Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.