Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 99 (Sanzioni pecuniarie)
1.è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 81, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie;
c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;
d) le associazioni previste dall'articolo 95 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente Titolo, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 96, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
f) chiunque pubblica e, comunque, diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nel presente Titolo, ovvero non rispetta il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.