regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 (Abrogazioni)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia);(21)

b) la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco);(22)

c) la legge regionale 8 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze);(23)

d) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 45 (Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari);(24)

e) la legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta);(25)

f) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico);(26)

g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);(27)

h) i commi 43, 44 e 45, dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(28)

2.Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);(29)

b) la lettera a) del comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);(30)

c) i commi 107, 108 e 109 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');(31)

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e i commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);(32)

e) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(33)

f) il comma 7 dell'articolo 11 e il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(34)

g) i riferimenti normativi alle ll.rr. 27/1996 e 12/1997 di cui all'allegato C della l.r. 15/2002;(34)

h) i commi 10 e 22 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)(35);

i) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione);(36)

j) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2005);(37)

k) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005).(38)

3.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino alla definizione dei procedimenti in corso.

4.Le leggi indicate nell'allegato D restano in vigore.