regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 (Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dall'articolo 12, comma 1, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

2. Alle spese previste dall'articolo 20 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

3. Alle spese previste dal Titolo II - Capo I - 'Sistema turistico regionale' si provvede per la parte corrente con UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, per la parte in conto capitale con UPB 3.4.1.3.361 'Sistemi turistici' sempre dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, ovvero con altri provvedimenti di legge.

3 bis. Alle spese previste all'articolo 40 quater si provvede con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 2.4.2.3.67 ‘Sviluppo dell'impiantistica sportiva'. Alle altre spese si provvederà con successiva legge.(39)