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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO II

NORME GENERALI

ART.18 VIGILANZA E SANZIONI
1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge è esercitata dalla provincia competente per territorio.

2. In assenza della prescritta autorizzazione di cui all’articolo 6, l’esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 3 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e all’adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 6 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L’omessa comunicazione, da parte del titolare e del direttore tecnico, della risoluzione del rapporto di lavoro comporta, a loro carico, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

7. L’esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all’articolo 20, comma 1, delle attività in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 21 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comporta:
a) per le agenzie di viaggio e turismo, la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni, decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione;
b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, comma 1, la sospensione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 21 per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

9. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.