Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO II

NORME GENERALI

ART.19 RECLAMI

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, anche tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all’articolo 16, entro dieci giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia e/o associazione/organismo interessati.

2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 20 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, avvia il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.