Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE I
Finalità

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la località di soggiorno;

b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;

c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;

d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;

e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;

f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'articolo 13;

g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);

h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;

l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie,

m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.